Sindacati

SINDACATI ITALIANI

Rappresentatività del sindacato

La rappresentatività di un sindacato è il presupposto sul quale si valuta il potere di firmare accordi vincolanti per tutti i lavoratori del settore cui l’accordo si riferisce (art. 39 Costituzione), e per l’accesso alle tutele dell’attività sindacale previste dalla legge (art. 19 dello Statuto dei lavoratori).

Molteplici sentenze della Corte costituzionale hanno chiarito che la rappresentatività di un sindacato è determinata da una serie di elementi anche indiziari, non unicamente dal numero di iscritti, di preferenze nelle elezioni di RSA/ RSU piuttosto che nei referendum approvativi di un contratto collettivo nazionale.

Con la sentenza n. 30/1995, la Corte afferma che “la maggiore rappresentatività risponde ad un criterio di meritocrazia e alla ragionevole esigenza […] di far convergere condizioni più favorevoli o mezzi di sostegno operativo verso quelle organizzazioni che sono maggiormente in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori”.

Fra questi elementi, la pluricategorialità (es. impiegati, quadri, operai) e la intercategorialità (es. vari settori dell’economia: chimico, metalmeccanico, ecc.) sono elementi che concretamente determinano la capacità del sindacato di aggregare e di coordinare “gli interessi dei vari gruppi professionali, anche al fine di ricomporre, ove possibile, le spinte particolaristiche in un quadro unitario” (Corte Cost. n. 388 del 24.3.1988).

Il TAR è l’autorità competente per l’accertamento della rappresentatività di un sindacato e la conseguente ammissione ai benefici di cui art. 19 Statuto dei Lavoratori. Pertanto, la valutazione di merito non è lasciata ai soli lavoratori con gli strumenti del tesseramento presso un sindacato o un altro, e con il diritto di voto nelle elezioni di RSA, RSU e per l’approvazione di contratti aziendali o collettivi.

Nei ricorsi al TAR è stata ripetutamente invocata come elemento di rappresentatività la partecipazione del sindacato a vertenze significative per licenziamenti collettivi e accordi di mobilità (che non sono qualificati come contratti collettivi normativi), per le quali i datori sono obbligati dalla legge a negoziare col sindacato.

Invece, salvo l’eccezione dell’art. 19 dello statuto dei lavoratori (e la dichiarazione di legittimità costituzionale[1]) che pone la firma di contratti collettivi come condizione necessaria per le RSA, la giurisprudenza ha chiarito che non si può ritenere un sindacato più rappresentativo perché abbia firmato contratti collettivi oppure sia stato ammesso dal datore ai benefici di legge, in quanto:

  • non esistono obblighi in capo ai datori in materia di contratti, sia collettivi che aziendali. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che non esiste nessun obbligo né di applicare un contratto collettivo, né di negoziare coi sindacati un contratto aziendale, né -qualora il datore scelga di avviare un negoziato- l’obbligo di firmare un contratto aziendale congiuntamente con tutti i sindacati più rappresentativi, o almeno di negoziarlo ammettendoli tutti alle trattative;
  • la conseguente libertà del datore favorirebbe la costituzione di sindacati di comodo o comunque un’ingerenza dei datori nella controparte sindacale.

I sindacati delle imprese

Il termine sindacato è solitamente associato a quello dei lavoratori. In realtà, le associazioni di categoria cosiddette “datoriali”, ovvero quelle dei datori di lavoro, sono anch’essi, a tutti gli effetti, sindacati in quanto svolgono le classiche funzioni di rappresentanza, tutela, assistenza, ecc. dei propri delegati.

Negli incontri delle cosiddette “parti sociali”, spesso convocati da istituzioni pubbliche, i rappresentanti dei lavoratori e delle imprese svolgono le relazioni sindacali: a livello nazionale, ad esempio, per revisionare il CCNL di riferimento; a livello territoriale o della singola azienda si affrontano le questioni lavorative e sindacali locali o specifiche. Anche a livello individuale (la singola persona) spesso vi sono le relazioni sindacali tra un rappresentante del lavoratore e uno dell’impresa.

Esempi di sindacati delle imprese sono: Confartigianato, Confindustria, Confesercenti, Confie (www.confie.eu), Confcommercio, Confcooperative, Federmeccanica, Confagricoltura, API, Conftrasporto, Assintel, CLAAI (Confederazione libere associazioni artigiane italiane). Si noti che alcuni di questi sono più propriamente federazioni di singole associazioni di categoria. I sindacati delle imprese in Italia sono centinaia, suddivisi o per dimensione/tipologia oppure per settore a volte per territorio geografico.

Oltre ai sindacati delle imprese esistono anche i sindacati dei lavoratori autonomi tra cui quelli dei libero professionisti. Nel mondo del lavoro autonomo azioni sindacali famose sono quelle dei padroncini, taxisti, farmacisti, avvocati e degli edicolanti.

Da evidenziare che, come per i lavoratori subordinati o parasubordinati, non è obbligatoria l’iscrizione di un’impresa o di un lavoratore autonomo ad un’associazione sindacale.

Sindacati attualmente presenti

Di seguito si riepilogano i principali sindacati italiani (dei lavoratori):

Confederali
Autonomi
  • Cisal
  • CONFAEL (www.confael.it)
  • FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani)
  • FENALCA (Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti ed Artigiani)
  • FLP
  • F.S.I.(Federazione Sindacati Indipendenti)
  • I.S.A. Intesa Sindacato Autonomo “Confederazione”
  • Sindacato Autonomo del Corpo Forestale Sardo
  • Confsal
  • RdB – CUB
  • Sindacato italiano assistenti di studio odontoiatrico (SIASO)
  • Sindacato nazionale autonomo telecomunicazioni e radiotelevisivi (enti lirici e teatro) (SNATER)
  • Confederazione sindacale nazionale autonoma dei lavoratori e dei pensionati (SINALP)
  • NURSIND (Sindacato delle Professioni Infermieristiche)
Di Base
Settoriali/specifici

 

 

 

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